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Lavoratore disabile in situazione di gravità
Le persone disabili lavoratrici, riconosciute dalla commissione medica dell’Azienda Sanitaria portatori di handicap in situazione di gravità, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile retribuiti oppure, in alternativa, a due ore di permesso retribuito, qualora l’orario di lavoro sia pari o superiore a 6 ore, o ad un’ora di permesso retribuito nel caso in cui l’orario di lavoro sia inferiore alle 6 ore giornaliere (L. 104/92 art. 3, comma 3).
La Legge 8 marzo 2000, n. 53 ha definitivamente chiarito (art. 19) che i due tipi di permesso non sono fra loro cumulabili, ma sono alternativi: o si usufruisce dei tre giorni di permesso oppure delle due ore giornaliere.
In particolare:
- per gli assicurati INPS – una Circolare (n. 133/2000 – punto 1) ammette che la variazione da fruizione a ore a fruizione in giornate e viceversa possa essere eccezionalmente consentita, anche nell’ambito di ciascun mese, nel caso in cui sopraggiungano esigenze improvvise, non prevedibili all’atto della richiesta di permessi, esigenze che, peraltro, devono essere opportunamente documentate dal lavoratore.
- per gli assicurati INPDAP – la Circolare 9 dicembre 2002, n. 33 “Alcuni contratti collettivi di lavoro” (es. art. 9, comma 3, del CCNL del Comparto dei Ministeri, stipulato in data 16.2.99) hanno introdotto, rispetto alla previsione normativa, l’ulteriore agevolazione della frazionabilità ad ore dei permessi a giorni, di cui al comma 3 dell’art. 33 della Legge 104/92, allo scopo di consentire al personale beneficiario una più efficace soddisfazione dell’interesse tutelato. Pertanto, sotto il profilo delle modalità di utilizzo, il dipendente non incontra alcun limite prestabilito.
Il lavoratore ha altresì diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito in altra sede, senza il suo consenso.
Ricordiamo che è necessario inoltrare apposita richiesta all’Azienda o all’Amministrazione da cui si dipende, allegando un certificato medico rilasciato dalla A.S.L. o dal medico specialista che attesti la disabilità.
I permessi sono retribuiti dall’Inps con anticipo da parte dell’azienda e vanno richiesti all’Inps ed in copia al datore di lavoro.
Modifiche 1 ottobre 2012
Dall’1 ottobre 2012 le richieste di permessi per l’assistenza al familiare disabile in situazione di gravità devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
- WEB – L’accesso al servizio Web per l’invio on line delle domande per i permessi retribuiti ai sensi della legge 104/1992 acquisite via internet avviene collegandosi al sito dell’INPS (www.inps.it). Il Cittadino richiedente deve essere in possesso del PIN dispositivo. Il servizio è disponibile tra i servizi OnLine dedicati al Cittadino; in particolare, una volta effettuato l’accesso, il cittadino dovrà selezionare le voci “Invio Domande di prestazioni a Sostegno del reddito” – “Disabilità” – “Permessi Legge 104/92”;
- Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
- Contact Center Multicanale – attraverso il numero verde gratuito 803 164 (da telefonia fissa) o 06 164164 (da telefonia mobile, a pagamento secondo il piano tariffario del gestore di chi effettua la chiamata).
Genitore di persona disabile in situazione di gravità
I genitori, anche adottivi o affidatari, di persone minori riconosciute dalla commissione medica dell’Azienda Sanitaria disabili portatori di handicap in situazione di gravità (L. 104/92), hanno diritto a fruire delle seguenti agevolazioni:
- prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa (sei mesi per situazioni di normalità), a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati;
- in alternativa all’aspettativa facoltativa possono richiedere al datore di lavoro due ore di permesso giornaliero retribuito fino a tre anni di età del bambino;
- la madre lavoratrice dipendente, anche se non assicurata per le prestazioni economiche di maternità, può trasferire al padre il diritto ai permessi;
successivamente al compimento del terzo anno di età i genitori lavoratori di minore con handicap in situazione di gravità, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa.
Ricordiamo che, anche se in presenza di un genitore non lavoratore, il genitore lavoratore dipendente può fruire dei giorni di permesso se sussistano altri “motivi obiettivamente rilevanti” che impediscano al genitore non lavoratore di assistere il figlio.
Tra i quali:
- grave malattia del genitore non lavoratore;
- presenza nel nucleo familiare di un numero di figli minorenni superiore a tre;
- presenza nel nucleo familiare di un altro figlio di età inferiore a sei anni;
- necessità di un’assistenza al figlio anche in ore notturne ed anche da parte del genitore lavoratore.
La fruibilità delle suddette agevolazioni spetta ai soli lavoratori dipendenti
La documentazione
La documentazione da presentare all’Azienda o all’Amministrazione pubblica dove si lavora per poter godere delle agevolazioni è:
- certificato rilasciato dalla A.S.L. o dal medico specialista che attesti la disabilità (L. 104/92 );
- certificazione attestante che il bambino non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
Iter
La domanda deve essere presentata su apposito modulo alla sede dell’INPS – Via S. Anastasio n. 5 – 34132 Trieste – Tel. 040 3781111, con il certificato medico che attesti il riconoscimento dell’handicap e gli estremi della ditta per cui si lavora.
Parente di persona disabile in situazione di gravità
Colui il quale assista in modo esclusivo e continuativo una persona riconosciuta disabile portatrice di handicap in situazione di gravità dalla commissione medica dell’Azienda Sanitaria, ai sensi della legge 104/92, sia esso il coniuge, un parente o affine entro il terzo grado, e che non sia ricoverata a tempo pieno ha diritto a tre giorni al mese di permesso fruibili anche in maniera continuativa.
Assistenza continuativa ed esclusiva
Continuativa:significa, in linea generale, che il lavoratore assiste non occasionalmente il disabile.
Esclusiva: significa che non ci sono altri familiari conviventi in grado di prestare l’assistenza.Parenti o affini entro il terzo grado
Sono parenti di 1° grado: i figli e genitori.
Sono parenti di 2° grado: i fratelli e sorelle, nipoti (figli dei figli) e nonni.
Sono parenti di 3° grado: gli zii e nipoti (figli di un fratello o una sorella).
I cugini sono parenti di quarto grado, quindi non possono accedere alla fruizione dei permessi lavorativi.Sono affini di 1° grado: il suocero, genero e nuora.
Sono affini di 2° grado: la sorella e fratello della moglie.
Sono affini di 3° grado: la zia o lo zio della moglie.
Il cugino della moglie o del marito è affine di quarto grado ed è quindi escluso dai benefici lavorativi.)
Ricordiamo che la suddetta agevolazione è fruibile anche dai familiari conviventi che assistono persone handicappate in condizione di gravità che a loro volta siano lavoratori ed usufruiscono per se stessi delle faciltazioni previste
La documentazione
La documentazione da presentare all’Azienda o all’Amministrazione pubblica dove si lavora per poter godere delle agevolazioni è:
- certificato rilasciato dalla A.S.L. o dal medico specialista che attesti la disabilità (L. 104/92 );
- certificazione attestante che la persona disabile non sia ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati;
- certificato di stato famiglia e residenza.
Iter
La domanda deve essere presentata su apposito modulo alla sede dell’INPS – Via S. Anastasio n. 5 – 34132 Trieste – Tel. 040 3781111, con la documentazione di cui sopra.
Pluralità di soggetti disabili in situazione di gravità nello stesso nucleo familiare
Qualora nello stesso nucleo familiare siano presenti più persone disabili riconosciute dalla commissione medica dell’Azienda Sanitaria portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi della legge 104/92, può essere riconosciuta al lavoratore, dietro sua specifica richiesta, la possibilità di cumulare più permessi, sempre nel limite massimo di tre giorni per ogni familiare portatore di handicap.
L’agevolazione può essere richiesta dai genitori di figli di età superiore ai 3 anni ovvero dal coniuge, dai parenti o dagli affini (entro il 3 grado) del soggetto disabile
Congedo straordinario per cure
Le persone disabili mutilate ed invalidi civili, alle quali sia stata riconosciuta una riduzione della attitudine lavorativa superiore al 50%, sempre che le cure siano connesse alla infermità invalidante riconosciuta, hanno diritto a percepire un congedo straordinario per cure non superiore a trenta giorni, su precisa richiesta del medico di medicina generale (medico di base) dell’A.S.L.
Contributi figurativi prepensionamento delle persone disabili
Le persone lavoratrici disabili sordomute o con un’invalidità civile superiore al 74% hanno diritto alla concessione di due mesi di contributi figurativi per ogni anno di lavoro.
Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa e permette al lavoratore invalido o sordomuto di andare in pensione con cinque anni di anticipo.