Agevolazioni Veicoli

Facilitazioni economiche

Nell’Ordinamento Giuridico sono state introdotte una serie di normative atte a facilitare l’acquisto e l’utilizzo di mezzi privati da parte di persone con disabilità.

In particolare queste riguardano:

  • detrazione fiscali IRPEF;
  • riduzione dell’aliquota IVA;
  • esenzione dal pagamento della tassa automobilistica (bollo auto);
  • esenzione dal pagamento dell’imposta erariale di trascrizione relativa alle nuove immatricolazioni ed al passaggio di proprietà;
  • contributo economico per l’adeguamento del veicolo.

Contenuti della sezione

A chi sono rivolte

Le persone che possono godere delle agevolazioni per il settore auto sono:

  1. I non vedenti e i sordi;
  2. I disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;
  3. I disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazione;
  4. I disabili con ridotte o impedite capacità motorie;

Possono beneficiare delle agevolazioni anche i famigliari della persona disabile qualora questi risulti fiscalmente a carico, con un reddito cioè non superiore a 2.840,51 euro annui. Ricordiamo che non costituiscono reddito le provvidenze assistenziali come le indennità di accompagnamento o di frequenza, le pensioni di invalidità, ecc.

Spiegazioni

Le persone non vedenti sono quelle colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione. (L. 3 aprile 2001, n. 138).

Le persone sorde sono quelle colpite dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata (L. 381/1970).

Le persone disabili di cui al punto 2 e 3 sono quelle che versano in situazione di handicap grave (minorazione fisica, psichica o sensoriale tale da determinare uno svantaggio sociale) certificata dalla Commissione medica della ASL – Azienda Sanitaria Locale, in ottemperanza alla Legge 104/92.

Le persone disabili di cui al punto 4 sono quelle che presentano ridotte o impedite capacità motorie ma che non presentano gravi difficoltà di deambulazione. L’agevolazione, per questa tipologia di persone, è vincolata all’adattamento del veicolo.

Le agevolazioni sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone disabili.

Documentazione

I documenti che il disabile deve presentare quando non è necessario l’adattamento del veicolo per richiedere le agevolazioni sono i seguenti:

1) certificazione attestante la condizione di disabilità:

  • per il non vedente e il sordo, occorre un certificato, rilasciato da una Commissione medica pubblica, che attesta la sua condizione
  • per il disabile psichico o mentale, è richiesto il verbale di accertamento dell’handicap, emesso dalla Commissione medica presso l’Asl, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (L. 104/1992), derivante da disabilità psichica
  • il certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento (L. 18/1980 e L. 508/1988), emesso dalla Commissione a ciò preposta (L. 295/1990)
  • per disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati, occorre il verbale di accertamento dell’handicap, emesso dalla Commissione medica presso l’Asl, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (L. 104/1992), derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione.

Riguardo alla certificazione medica richiesta, con la circolare n. 21 del 23 aprile 2010 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le seguenti precisazioni.

  • a) I portatori di handicap psichico o mentale, come previsto per le altre categorie di disabili, conservano il diritto a richiedere i benefici fiscali per l’acquisto di veicoli anche quando lo stato di handicap grave è attestato (invece che dalla commissione medica dell’Asl) da un certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all’accertamento dello stato di invalidità, purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa.
  • b) I disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati, analogamente a quanto detto al punto precedente, possono documentare lo stato di handicap grave mediante una certificazione di invalidità rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante specificatamente “l’impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore”. È necessario, comunque, che il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia.
  • c) Per le persone affette da sindrome di Down, rientranti nella categoria dei portatori di handicap psichico o mentale, è ritenuta ugualmente valida la certificazione rilasciata dal proprio medico di base che, pertanto, può essere prodotta per richiedere le agevolazioni fiscali in sostituzione del verbale di accertamento emesso dalla Commissione medica presso l’Asl.
    d) La possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali per l’acquisto dell’auto non è preclusa nei casi in cui l’indennità di accompagnamento, comunque riconosciuta dalla competente commissione per l’accertamento di invalidità, è sostituita da altre forme di assistenza (per esempio, il ricovero presso una struttura sanitaria con retta a totale carico di un ente pubblico).

2) dichiarazione sostitutiva di atto notorio (solo per usufruire dell’Iva al 4%) con cui si attesta che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato.

Per l’acquisto entro il quadriennio occorre consegnare il certificato di cancellazione rilasciato dal pubblico registro automobilistico (PRA).

3) fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi, o autocertificazione da cui deve risultare che il disabile è fiscalmente a carico di un familiare, qualora il veicolo sia intestato a quest’ultimo.

I disabili con ridotte o impedite capacità motorie (ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione), oltre ai documenti sopra citati devono presentare:

  1. fotocopia della patente di guida speciale o fotocopia del foglio rosa speciale
    Per la detrazione Irpef si prescinde dal possesso di una qualsiasi patente di guida, sia da parte del portatore di handicap sia della persona del quale egli risulta a carico
  2. solo per l’agevolazione Iva, in caso di prestazioni di servizi o per l’acquisto di accessori, autodichiarazione dalla quale risulti che si tratta di disabilità comportante ridotte capacità motorie permanenti, come attestato dalla certificazione medica in possesso ed eventualmente che il disabile è fiscalmente a carico dell’acquirente o del committente (se ricorre questa ipotesi)
  3. fotocopia della carta di circolazione, da cui risulti che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti per la conduzione di veicoli da parte di disabile titolare di patente speciale, oppure che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico/motoria
  4. copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata da una Commissione pubblica deputata all’accertamento di tali condizioni. In essa deve essere esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità.

Per quali veicoli

Le agevolazioni sono riferite ai seguenti veicoli:

  • autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
  • autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 o 4,5 tonnellate se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;
  • autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
  • autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.
  • motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;
  • motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone o cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente;
  • motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
Specifiche
  • Per gli autocaravan è prevista quale unica agevolazione la detraibilità a fini IRPEF del 19%;
  • Per i non vedenti e i sordomuti non è previsto alcun tipo di agevolazione per l’acquisto di motocarrozzette e motoveicoli.
  • Non è agevolabile l’acquisto di quadricicli leggere (minicar) per i quali non è necessario possedere la patente.

La detraibilità ai fini IRPEF

Le spese riguardanti l’acquisto e la riparazione dei mezzi di locomozione dei disabili danno diritto a una detrazione di imposta pari al 19% del loro ammontare. L’agevolazione compete per un solo veicolo, nuovo o usato, ogni quattro anni. Non vi sono limiti di cilindrata e la detrazione deve essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. La cifra va sottratta dall’imposta lorda che, per quell’anno, si deve all’erario e può essere suddivisa in quattro quote annuali di pari importo.

E’ possibile riottenere il beneficio nel quadriennio qualora il primo veicolo dovesse essere stato cancellato dal P.R.A. – Pubblico Registro Automobilistico e in caso di furto, per una detrazione di spesa massima pari all’importo sopracitato, al netto di eventuali rimborsi assicurativi.

Spese di riparazione

La detrazione IRPEF del 19%, oltre alla spesa sostenuta per l’acquisto del veicolo, spetta anche per le spese di riparazione dello stesso sostenute entro 4 anni dall’acquisto del mezzo, escluse quelle di ordinaria manutenzione.

Sono inoltre esclusi tutti i costi d’esercizio quali carburante, lubrificante, assicurazione ecc.

La spesa massima di detraibilità è sempre pari a 18.075,99 euro e deve essere onnicomprensiva delle spese d’acquisto del veicolo e delle spese di straordinaria manutenzione.

Intestazione della fattura d’acquisto

La fattura d’acquisto del veicolo deve essere intestata direttamente al disabile, se questo è titolare di reddiiti propri per un importo superiore a 2.840,51 euro, indifferentemente al disabile o al famigliare cui esso risulta a carico.

Iter

La persona che intende fruire della suddetta agevolazione, il primo anno utile successivo all’aquisto del veicolo (periodo maggio-giugno) dovrà recarsi presso un Patronato – C.A.F. per la dichiarazione dei redditi.

Agevolazioni IVA

L’acquisto di un veicolo, nuovo o usato, da parte di una persona disabile o di un familiare a cui lo stesso risulta fiscalmente a carico, dà il diritto di applicare l’IVA al 4%, invece del normale 22%. Tale agevolazione è fruibile per tutti i veicoli fino a 2.000 centimetri cubici se a benzina, fino a 2.800 centimetri cubici se diesel.

La riduzione dell’IVA, applicata anche alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati già posseduti dal disabile (anche se superiori ai citati limiti di cilindrata), all’acquisto contestuale di optional, alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento, non ha limiti di valore ed è ottenibile per un solo veicolo ogni quattro anni, salvo riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio qualora il primo veicolo beneficiato sia stato cancellato dal P.R.A. – Pubblico Registro Automobilistico.

Si ricorda che l’agevolazione si applica solo per acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli sia fiscalmente a carico. Sono pertanto esclusi tutti i veicoli che, anche se specificamente utilizzati per il trasporto di persione disabili, vengono intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati.

Obblighi della ditta venditrice

La ditta venditrice del veicolo è tenuta a:

  • emettere fattura di vendita annotando la natura giuridica di destinazione del bene nonchè le normative di legge (L. 97/86, L. 449/97, L. 342/2000, L. 388/2000);
  • entro trenta giorni dalla data di vendita del veicolo, comunicare all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, di residenza dell’acquirente, la data dell’operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza dell’acquirente.
Iter

Per fruire di tale agevolazione la persona interessata deve presentare al momento dell’acquisto la documentazione medica attestante la menomazione.

Esenzione del pagamento tassa automobilistica – Bollo

L’acquisto di un veicolo da parte di una persona con disabilità motoria, psichica e/o sensoriale o da parte di un familiare che lo ha fiscalmente a carico, permette di richiedere l’esonero permanente dal pagamento della tassa automobilistica – Bollo.

Se il disabile possiede più veicoli, l’esenzione spetta solo per uno di essi del quale indicherà la targa al momento della presentazione della documentazione necessaria.

I limiti di cilindrata sono quelli previsti per godere dell’agevolazione IVA, ovvero 2.000 centimetri cubici se trattasi di veicoli con motore a benzina, 2.800 centimetri cubici se trattasi di veicoli con motore diesel.

Cosa deve fare la persona disabile

La persona disabile che intende fruire di tale agevolazione deve presentare all’Agenzia delle Entrata – Ufficio Locale, entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine per il pagamento, raccomandata A/R di istanza contenente informazioni sul tipo di veicolo, targa, codice fiscale del richiedente nonchè protocollo e data.

Per informazioni:
Agenzia delle Entrate – Ufficio Locale
Via Stock, 2/3 – 34135 Trieste

L’esenzione dal pagamento del bollo auto, una volta riconosciuta per il primo anno, prosegue anche per gli anni successivi, senza che il disabile sia tenuto a ripresentare istanza e documentazione. Tuttavia, qualora il disabile dovesse cambiare veicolo è tenuto a darne tempestiva comunicazione allo stesso Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

NON E’ NECESSARIO ESPORRE SUL PARABREZZA DEL VEICOLO NESSUN DOCUMENTO CHE ATTESTI L’ESENZIONE DAL BOLLO

Esenzione dalle imposte sui passaggi di proprietà – P.R.A.

L’acquisto di un veicolo da parte di una persona con disabilità motoria e/o psichica (* sono escluse le persone non vedenti e/o sordomute) o da parte di un familiare che lo ha fiscalmente a carico, prevede l’esenzione dal pagamento dell’imposta di trascrizione al Pra (I.R.T.) in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà.
Il beneficio compete sia in occasione della prima iscrizione al Pra di un’auto nuova, sia nella trascrizione di un “passaggio” riguardante un’auto usata.

I limiti di cilindrata sono quelli previsti per godere dell’agevolazione IVA, ovvero 2.000 centrimetri cubici se trattasi di veicoli con motore a benzina, 2.800 centrimeti cubici se trattasi di veicoli con motore diesel. Nell’ipotesi che la persona disabile sia possessore di più veicoli, la suddetta esenzione sarà possibile per un solo veicolo a sua scelta.

*Si informa inoltre che dal 1 gennaio 2018 , anche per i disabili sensoriali, si applica un importo pari al 10 per cento della tariffa determinata. L’agevolazione è prevista per l’acquisto di autoveicoli e motoveicoli, anche non adattati, intestati a soggetti non vedenti o sordomuti, oppure intestati ai familiari di cui tali soggetti risultano fiscalmente a carico.

Iter

La persona disabile che intende fruire di tale agevolazione deve presentare direttamente richiesta al P.R.A. – Via Valdirivo, 35 Tel. 040 7708911 – interno 5 (da lun. a ven. 8.00 – 12.30. Il servizio di autenticazione delle firme sugli atti di vendita e contestuale richiesta di trascrizione del passaggio di proprietà si esegue entro le ore 12.00) – o mediante qualunque agenzia di pratiche auto.

Agevolazioni autostradali telepass

La Società Telepass offre a tutti i possessori di patenti speciali delle categorie B, C e D di cui al 5 comma dell’art. 116 del Codice della Strada, l’esenzione del canone di locazione Telepass Family.

Per fruire di tale beneficio, che è finalizzato a consentire a tali Clienti un più agevole uso dell’autostrada, è necessario presentare una copia della patente speciale, recandosi in uno dei Punto Blu (l’elenco e gli indirizzi sono consultabili nel sito www.telepass.it).

Acquisto di veicoli in leasing

L’agevolazione dell’Iva ridotta al 4% è prevista anche per l’acquisto del veicolo in leasing, a condizione, però, che il contratto di leasing sia di tipo “traslativo”.
In sostanza, è indispensabile che dalle clausole contrattuali emerga la volontà delle parti di trasferire all’utilizzatore la proprietà del veicolo, mediante il riscatto, da esercitarsi al termine della durata della locazione finanziaria.
In questa ipotesi, come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 66/E del 20 giugno 2012, la società di leasing potrà applicare l’aliquota agevolata sia sul prezzo di riscatto sia sui canoni di locazione finanziaria.
Inoltre, per l’applicazione dell’Iva al 4% occorre che, al momento della stipula del contratto di leasing:

  •  il beneficiario fornisca alla società la documentazione prevista
  • esistano le altre condizioni prescritte dalla legge (per esempio, l’annotazione sulla carta di circolazione degli eventuali adattamenti del veicolo).

La società di leasing, a sua volta, dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dell’operazione.
Dalla data di stipula del contratto decorre:

  • il periodo di quattro anni nel corso del quale il beneficiario non può avvalersi nuovamente dell’agevolazione
  • il periodo di due anni durante il quale egli deve mantenere la disponibilità del veicolo.

Il mancato rispetto di quest’ultima condizione è causa di decadenza dal beneficio (tranne l’ipotesi in cui la cessione sia dovuta alla necessità di nuovi o diversi adattamenti del mezzo)

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