Cure Termali – Inps

Le cure termali vengono concesse dall’Inps (dopo l’accertamento dei requisiti assicurativi, contributivi e sanitari) con lo scopo di evitare, ritardare o rimuovere uno stato di invalidità. (Rdl. n. 1827 del 04/10/1935 artt.- 45, 81 e 83)

La fruizione delle prestazioni balneo-termali da parte degli assicurati dell’Istituto può avvenire soltanto in periodo feriale. art.16 L. 412/1991.

A chi spettano

  • ai lavoratori dipendenti che versano il contributo IVS;
  • ai lavoratori dipendenti di cui sopra che hanno esercitato l’opzione per il “bonus” ai sensi dell’art. 1 comma 12 L. 243/2004 purchè non siano titolari di pensione di anzianità o di un trattamento pensionistico anticipato prima dell’effettuazione del turno di cure (msg n. 16724 del 28/05/2004) e non abbiano compiuto l’età pensionabile (msg 2798/2007);
  • ai dipendenti INPS;
  • ai dipendenti INPS, precedentemente iscritti all’INPDAP, transitati all’Istituto tramite la mobilità interenti (msg 10969 del 7.04.2006 ) purchè non abbiano optato per il mantenimento della posizione assicurativa presso l’INPDAP;
  • ai lavoratori autonomi che versano il contributo IVS;
  • ai lavoratori parasubordinati iscritti nella gestione separata dei lavoratori autonomi (msg. 7478/2007) che perfezionano il requisito con i soli contributi nella su menzionata gestione.

I requisiti

Amministrativi
  • almeno 5 anni di anzianità assicurativa e i requisiti di contribuzione previsti nell’ultimo quinquennio per il diritto alla pensione di invalidità dall’INPS (art. 28 dpr. 818 del 26/04/1957) di almeno 3 anni di contribuzione (156 ctr) msg 41939/1989 nei cinque anni precedenti la domanda (validi anche i contributi figurativi, v.v., etc.). Per i lavoratori parasubordinati iscritti nella gestione separata dei lavoratori autonomi (msg. 7478/2007) il requisito si perfeziona con i soli contributi nella su menzionata gestione, non è previsto quindi il cumulo con altra contribuzione;
  • non aver già goduto o da godere nello stesso anno prestazioni termali a carico della ASL o di altro Ente;
  • non aver perfezionato il requisito di età (i limiti di età previsti per le cure termali sono quelli richiesti per la pensione di vecchiaia (65 anni uomini, 60 anni donne) – Decreto Legge n. 503 del 30.12.1992 modificato con Legge n. 724 del 23.12.1994) e di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia previsto dalla normativa vigente nell’anno di effettuazione delle cure (msg 2018/2004). Può essere concessa la prestazione termale anche a chi, pur avendo superato i suddetti limiti di età non ha maturato i requisiti minimi contributivi per la pensione di vecchiaia (msg 28003 del 20.12.1988);
  • non essere titolare di pensione di anzianità o di trattamento di pensione anticipata previsto dalle vigenti disposizioni per diversi settori di attività (circ. 15/86) prima dell’effettuazione del turno di cure (msg n. 16724 del 28/05/2004);
  • non essere titolare di assegno definitivo di invalidità o di pensione di inabilità (la domanda può essere presa in considerazione solo successivamente alla eventuale revoca di tali prestazioni circ. 15/86).
Sanitari
  • le cure possono essere concesse solo per forme morbose bronco-catarrali o reumo-artropatiche. Sono escluse malattie che riguardano altri apparati (circ. 230/92, D.M.S./94);
  • non devono sussistere controindicazioni alle cure termali (circ. 15/86 CRITERI MEDICO-LEGALI punto c).

Le cure

Spettano nella misura, per ogni ciclo, di 12 cure fondamentali e 18 cure accessorie (se la concessione delle cure è avvenuta a seguito di patologia reumo-artropatica) oppure 12 cure accessorie (se la concessione delle cure è avvenuta a seguito di patologia bronco-catarrale).
Sarà il medico curante ad indicare sul certificato allegato alla domanda, a seguito della patologia dell’assistito, quali saranno le cure fondamentali ed accessorie da effettuare.

Il numero di cicli concedibili

L’Inps concede le cure per:

  • un solo ciclo annuale (12 giorni, pari a due settimane di cura);
  • un massimo di cinque cicli nell’arco dell’intera vita assicurativa salvo particolari eccezioni (circ. 146/83, msg. 23/2003). In caso di accoglimento , da parte del medico di Sede, di un ciclo oltre il quinto, il parere definitivo sarà espresso dal coordinatore sanitario della sede regionale INPS di competenza, per i dipendenti INPS il parere definitivo sarà espresso dal coordinamento medico legale della Direzione Centrale.

 


Fonte INPS

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