Pensioni ed indennità: Invalidità civile

La Costituzione Italiana garantisce al cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere, il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. In tal modo intende tutelare la dignità umana nello spirito della solidarietà di tutti i cittadini verso coloro che, per minorazioni congenite o acquisite, siano incapaci di svolgere un lavoro proficuo.

Per gli invalidi sono previste prestazioni regolamentate da diverse normative che si sono succedute e aggiornate nel tempo. Le tre principali categorie (invalidi civili, ciechi civili e sordi) fanno capo a disposizioni comuni, pur caratterizzandosi secondo differenti peculiarità in quanto tutelate da leggi diverse.

Per l’assistenza sociale ai minorati civili, gli interventi consistono in provvidenze economiche erogate in forma di pensioni, assegni o indennità; e in provvidenze non economiche, quali assunzioni privilegiate presso enti pubblici o privati, assistenza sanitaria, agevolazioni per l’istruzione scolastica, addestramento e qualificazione professionale, eliminazione delle barriere architettoniche.

I benefici

I benefici che si possono ottenere dipendono dalla percentuale di invalidità indicata sul verbale:

  • 33% è la soglia minima di invalidità e dà diritto ad ottenere gratuitamente protesi e ausili ortopedici;
  • dal 46% in poi si ha diritto all’iscrizione nelle liste speciali dei Centri per l’impiego per l’assunzione agevolata al lavoro;
  • con almeno il 74% è riconosciuta la qualifica di invalido parziale e si ha diritto al pagamento di un assegno mensile;
  • col 100% è riconosciuta la qualifica di invalido totale e si ha diritto al pagamento della pensione di inabilità. Inoltre, se la persona non è autosufficiente o non riesce a spostarsi autonomamente (deambulabilità), ha diritto all’indennità di accompagnamento.

La Domanda

Deve essere inoltrata alla sede Inps competente per residenza.

Dal 1° gennaio 2010 le domande, complete della certificazione medica, devono essere presentate all’Inps che provvederà all’invio telematico alle Aziende Sanitarie Locali di competenza.

La presentazione della domanda, a cura del cittadino o degli altri soggetti autorizzati (Patronati o Associazioni di Categoria a tutela della disabilità) si articola in due fasi:

  • compilazione del certificato medico (digitale) attestante la natura delle infermità invalidanti. Il certificato ha una validità di 30 giorni;
  • inoltro della domanda all’Inps, esclusivamente in via telematica.

***Dal 14 febbraio 2011 lo sportello per il pubblico dell’ufficio Provvidenze economiche per l’invalidità civile di via Farneto 3 Trieste, chiude a seguito del definitivo trasferimento delle competenze in materia all’Inps.

Le pratiche ancora in sospeso saranno comunque definite dall’Azienda per i Servizi Sanitari n.1 Triestina. A questo scopo gli interessati possono rivolgersi allo sportello dell’Invalidità civile di via Farneto (stanza 304 al terzo piano) da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 11 e il mercoledì anche dalle 14 alle 16.

Per presentare nuove domande di concessione di benefici economici si dovrà invece fare riferimento all’Inps in via Sant’Anastasio 5 (secondo piano; tel. 040 3781356 / 303 / 280) da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30, lunedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30.***

Le provvidenze economiche

Gli importi delle diverse provvidenze economiche sono determinati annualmente per legge.

Le prestazioni agli invalidi civili decorrono dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, in presenza di tutti i requisiti previsti per la concessione.

La seguente tutela economica spetta ai mutilati e invalidi civili a cui l’apposita Commissione sanitaria abbia riconosciuto una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali) e si trovino, inoltre, in stato di bisogno economico.

Importo

Requisiti

La persona che intende avvalersi della pensione di inabilità deve possedere i seguenti requisiti:

  • riconoscimento di un’invalidità totale e permanente del 100%;
    età compresa fra i 18 e i 65 anni;
  • cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale. Ne hanno diritto anche i cittadini dell’Unione Europea residenti in Italia oppure gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE per i cittadini soggiornanti di lungo periodo;
  • un reddito annuo personale non superiore, per l’anno 2014, a euro 16.449,85;
    ricovero presso un istituto pubblico che provvede al suo sostentamento (l.33/1980, art. 14 septies).

La pensione è compatibile con le prestazioni dirette concesse a titolo di invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonchè con gli altri trattamenti pensionistici diretti concessi per invalidità (assegni ordinari d’invalidità, pensioni di inabilità…) è compatibile anche con l’indennità di accompagnamento e con l’eventuale attività lavorativa.

Al compimento del sessantacinquesimo anno di età l’importo della pensione di inabilità viene adeguato all’importo dell’assegno sociale.

La seguente tutela economica spetta ai mutilati e invalidi civili che non svolgano attività lavorativa.

Importo

Requisiti

La persona che intende avvalersi dell’assegno mensile di assistenza deve possedere i seguenti requisiti:

  • riconoscimento di un’invalidità compresa tra il 74% ed il 99%;
    età compresa fra i 18 e i 65 anni;
  • cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale. Ne hanno diritto anche i cittadini dell’Unione Europea residenti in Italia oppure gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE per i cittadini soggiornanti di lungo periodo;
  • un reddito annuo personale non superiore, per l’anno 2014, a euro 4.795,57.
    Tale assegno non è più subordinato all’obbligo dell’iscrizione nelle liste di collocamento speciali, ma l’interessato deve produrre all’Inps, annualmente, una dichiarazione sostitutiva che attesti di prestare o non prestare attività lavorativa. Tale prescrizione non impedisce che il soggetto vada ad iscriversi nelle liste di collocamento.

Si ricorda che l’assegno è incompatibile con altre pensioni di invalidità, vecchiaia o reversibilità e con pensioni di invalidità di guerra, lavoro e servizio. Nel caso in cui si abbia diritto a più prestazioni si può scegliere quella più favorevole.

Nel caso in cui l’invalido civile è stato avviato al lavoro, ma ha ancora diritto all’assegno perché con il suo stipendio non assicura un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione che per l’anno 2008 è di euro 8.000,00 per lavoro dipendente e di euro 4.800,00 per lavoro autonomo deve, annualmente, presentare all’Inps il modulo ICLAV debitamente compilato.

Al compimento del sessantacinquesimo anno di età l’assegno mensile viene adeguato all’importo dell’assegno sociale.

La seguente tutela economica spetta agli invalidi civili totali che per affezioni fisiche o psichiche si trovino anche nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di una assistenza continua.

Ricordiamo che tale tutela economica non è incompatibile con lo svolgimento di una attività lavorativa dipendente o autonoma, qualora la persona abbia una residua capacità di lavoro.

Il riconoscimento di questa prestazione è indipendente dall’età e dal reddito.

Importo

 
Requisiti

La persona che intende fruire dell’indennità di accompagnamento deve essere in possesso dei seguenti requsiti:

  • il riconoscimento di un’invalidità totale e permanente del 100% accompagnata dalla impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;
  • cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale. Ne hanno diritto anche i cittadini dell’Unione Europea residenti in Italia oppure gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE per i cittadini soggiornanti di lungo periodo.

Relativamente ai soggetti ultrasessantacinquenni, non più valutabili sul piano dell’attività lavorativa, il diritto all’indennità è subordinato alla condizione che essi abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell’età: impossibilità alla deambulazione autonoma e mancanza assoluta di autosufficienza.

Ricordiamo che l’indennità di accompagnamento è incompatibile con le prestazioni simili concesse per cause di servizio, lavoro o guerra (in questo caso si può scegliere il trattamento più favorevole) e viene sospesa qualora la persona disabile sia ricoverata gratuitamente in strutture per lunga degenza o riabilitative con pagamento delle retta a carico dello Stato (o di ente pubblico). Continua, invece, a essere pagata durante i periodi di ricovero per terapie.

Coloro che percepiscono l’indennità di accompagnamento devono presentare, entro il 31 marzo di ogni anno, una dichiarazione di responsabilità (ICRIC) nella quale specificano se sono ricoverati a titolo gratuito in istituti a lungodegenza o in cliniche per la riabilitazione con retta a totale carico di enti pubblici.

La seguente tutela economica spetta ai minori invalidi civili totali che per affezioni fisiche o psichiche si trovino anche nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di una assistenza continua.

Requisiti

Il minore che intende fruire dell’indennità di accompagnamento deve essere in possesso dei seguenti requsiti:

  • il riconoscimento di un’invalidità totale e permanente del 100% accompagnata dalla impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;
  • cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale. Ne hanno diritto anche i cittadini dell’Unione Europea residenti in Italia oppure gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE per i cittadini soggiornanti di lungo periodo.

Per i minori titolari di indennità di accompagnamento, in attesa del rilascio dell’implementazione informatica e salvo accordi locali, la sede Inps che ha in carico il pagamento della prestazione invia – con anticipo di sei mesi rispetto alla data di raggiungimento della maggiore età – alle competenti ASL la lista contenente i nominativi dei soggetti che devono essere sottoposti a visita. La convocazione a visita è effettuata dalla ASL.

Il compimento del 18° anno non comporta l’automatica concessione di alcuna prestazione.

Pertanto, è necessario che l’interessato, ove sia in possesso anche degli altri requisiti previsti, presenti una specifica domanda i cui effetti decorreranno dal mese successivo alla data di presentazione. Tale domanda si rende necessaria in quanto, essendo l’invalido divenuto maggiorenne, deve assumere direttamente e non più attraverso il suo legale rappresentante la responsabilità di quanto affermato. Ovviamente, se l’invalido è interdetto, la dichiarazione è resa dal suo tutore. Nelle more dell’accertamento sanitario l’invalido continua a percepire l’indennità anche se, nel frattempo, ha raggiunto il 18° anno.

La seguente indennità, prevista per i ragazzi con disabilità fino al compimento del 18° anno di età, mira al sostegno dell’inserimento scolastico e sociale di queste persone.

Ricordiamo che la prestazione economica decorre dal mese successivo a quello della presentazione della domanda alla Azienda Sanitaria e comunque non prima dell’inizio dei corsi riabilitativi, della scuola o dell’asilo nido.

Importo

Requisiti

Il minore che intende avvalersi della suddetta indennità deve presentare i seguenti requisiti:

  • età inferiore ai 18 anni;
  • riconoscimento della condizione di “invalido civile minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età” o “minore ipoacusico con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore”;
  • cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale. Ne hanno diritto anche i cittadini dell’Unione Europea residenti in Italia oppure gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE per i cittadini soggiornanti di lungo periodo;
  • validità per il solo periodo di frequenza continua o periodica di centri ambulatoriali, di centri diurni anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purchè operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico e nella riabilitazione e recupero di persone portatrici di handicap; oppure frequenza di scuole pubbliche o private legalmente riconosciute, di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido;
  • oppure frequenza di centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati, purchè convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti;
  • un reddito annuo personale non superiore, per l’anno 2014, a euro 4.795,57.

Non spetta per i periodi in cui il minore è ricoverato a carattere continuativo e permanente in istituti pubblici.

La corresponsione del beneficio è limitata alla effettiva durata del trattamento o del corso e ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza.

La pensione è incompatibile con l’indennità di accompagnamento di cui i minori siano eventualmente in godimento o alla quale abbiano titolo in qualità di invalidi civili non deambulanti o non autosufficienti; con l’indennità di accompagnamento in qualità di ciechi civili assoluti; con la speciale indennità prevista per i ciechi parziali oppure con l’indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali. E’ ammessa la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.

La domanda

Il legale rappresentante (genitore, tutore, curatore) del minore disabile, per ottenere la suddetta tutela economica, deve presentare istanza alla commissione medica dell’Azienda Sanitaria, allegando la seguente documentazione:

  • certificato medico che attesti le difficoltà del minore a svolgere le funzioni proprie della sua età, con la diagnosi della patologia;
  • delega per minori, con la quale si delega un genitore a riscuotere l’intera indennità per conto del figlio;
  • certificato di frequenza scolastica rilasciato all’inizio dell’anno scolastico o autocertificazione del genitore.
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