
Anche per il 2026, le imprese che scelgono di assumere lavoratori con disabilità potranno beneficiare di un significativo alleggerimento del costo del lavoro: un incentivo economico, erogato direttamente dall’INPS, che copre fino al 70% della retribuzione mensile lorda per una durata massima di 60 mesi. A dare continuità a questa misura è il decreto interministeriale del 5 giugno 2026, che ha stanziato 46.580.000 euro, a valere sul Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità, istituito dall’articolo 13 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, la normativa quadro che disciplina il collocamento mirato in Italia. Tali risorse si aggiungono a quelle già destinate alla medesima annualità dal Decreto interministeriale 24 febbraio 2016, pari a 20.000.000 di euro, nonché a quelle previste dal DPCM 21 novembre 2019, pari a 1.915.742 euro, per un valore complessivo stimato di 68.495.742 euro.
I finanziamenti non arrivano solo dal bilancio dello Stato: il Fondo è alimentato anche dai cosiddetti contributi esonerativi, versati dalle aziende che chiedono l’esonero parziale dagli obblighi di assunzione previsti dalla Legge 68/99, che aggiungono un’ulteriore quota di 7.686.924 euro alla dotazione complessiva.
Rientrano nell’agevolazione i soggetti disabili con riduzione della capacità lavorativa, iscritti alle liste previste dalla L. 68/99, con invalidità riconosciuta:
- Superiore al 79%, o con minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria: incentivi pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali;
- Compresa tra il 67% e il 79%, o con minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria: incentivi pari al 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali;
- Con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%: incentivi pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.
I beneficiari sono tutti i datori di lavoro privati — compresi gli studi professionali, gli enti pubblici economici, le cooperative e le agenzie di somministrazione — anche quando non sono soggetti agli obblighi di assunzione previsti dalla Legge n. 68/99.
La domanda di ammissione va inviata per via telematica, tramite il cassetto previdenziale dell’azienda o, in alternativa, il Portale delle Agevolazioni (“DiResCo”), utilizzando il modulo di istanza “151-2015”. Entro 5 giorni l’INPS verifica la disponibilità delle risorse e, in caso di esito positivo, invia la comunicazione di prenotazione dell’incentivo; entro i successivi 7 giorni, il datore di lavoro deve procedere con l’assunzione.
Fonte: lavorosi