
Una recente pronuncia della Suprema Corte accende nuovamente i riflettori sui diritti di chi lavora prestando assistenza ad un familiare disabile. Con l’ordinanza n. 20229 del 18 giugno 2026 (che consolida l’orientamento già tracciato dall’ordinanza n. 12649/2023), la Corte di Cassazione ha stabilito un principio chiarissimo: il dipendente caregiver ha il diritto di rifiutare il lavoro notturno anche se il familiare assistito non è in situazione di gravità.
La sentenza
Per i giudici di legittimità, l’applicazione dell’articolo 11, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 66/2003 non ammette interpretazioni restrittive. Non serve il riconoscimento del “comma 3” (handicap grave) della Legge 104/92; è sufficiente che il lavoratore abbia a proprio carico un soggetto con disabilità (art. 3, comma 1) per poter esercitare il diritto di opzione e chiedere l’esonero dai turni di notte. Nemmeno il recente Decreto Legislativo 62/2024 sulla disabilità ha scalfito questo diritto, non avendo introdotto alcuna limitazione legata al “sostegno intensivo“.
Tutti i diritti di cui gode il caregiver familiare che lavora
Oltre alla tutela sopra richiamata, relativa al lavoro notturno, il caregiver familiare che lavora è titolare di una serie di diritti previsti dalla Legge 104 che riteniamo opportuno riepilogare:
- Congedo straordinario biennale: Possibilità di astenersi dal lavoro fino a un massimo di 2 anni nell’arco dell’intera vita lavorativa. Durante il congedo si percepisce un’indennità economica (pari all’ultima retribuzione, entro tetti massimi stabiliti annualmente dall’INPS) e si mantiene il posto di lavoro.
- Scelta della sede e rifiuto del trasferimento: Il lavoratore ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il proprio consenso.
- Priorità nelle modalità flessibili: Diritto di priorità nell’accesso allo smart working o nella trasformazione del contratto da full-time a part-time.
- Permessi mensili retribuiti: Spettano 3 giorni al mese, frazionabili anche in ore, coperti da contribuzione figurativa ai fini pensionistici.