Le persone con disabilità psichica possono essere assunte da enti pubblici o aziende private? E se si come e qual’è la procedura prevista per una corretta assunzione? E se l’ente pubblico o privato non assume, in che cosa incorre?
Anche in questa occasione, prendiamo spunto da una segnalazione pervenuta all’attenzione del Nostro Centro Studi per chiarire le procedure per l’assunzione delle persone con disabilità psichica.
Prima di iniziare però, occorre subito chiarire che le persone con disabilità psichica possono essere assunte sia da enti pubblici che da privati.
Ferme restando le disposizioni presenti nella L.68/99 modificate dal D.lgs 151/2015, (relativamente alle modalità di assunzione, gli elenchi e le graduatorie) l’art. 9 indica le richieste di avviamento con le quali “I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all’assunzione dei lavoratori disabili”.
Nello stesso art. 9, il comma 4° prevede che “i disabili psichici vengono avviati su richiesta nominativa mediante le convenzioni di cui all’art. 11“.
Tale articolo prevede che al fine di favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, gli uffici competenti, possono stipulare con il datore di lavoro delle convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma che mira al conseguimento degli obiettivi occupazionali dei lavoratori con disabilità.
Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare.