
Vediamo insieme quali sono gli obblighi di assistenza cui sono tenute le compagnie aeree e le tutele garantite
Per rispondere alle esigenze specifiche delle persone con disabilità o a mobilità ridotta, l’Unione europea ha disposto regole comuni, che prevedono assistenza dedicata al fine di garantire l’utilizzo del mezzo aereo senza discriminazioni e senza costi addizionali.
La normativa di riferimento è il Regolamento (CE) n. 1107/2006, che punta ad evitare comportamenti dannosi delle compagnie aeree nei confronti di ogni persona la cui mobilità sia ridotta, nell’uso del trasporto, “a causa di qualsiasi disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilità o handicap mentale, o per qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione richieda una attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito per rispondere alle esigenze specifiche di detta persona” (art. 2, comma 1, lett. a).
Tra le persone a mobilità ridotta – si noti – non sono compresi soltanto i disabili, ma anche coloro che non possono viaggiare in aereo senza assistenza. Spesso si tratta di anziani che non sono in grado di percorrere a piedi le lunghe distanze nei grandi terminal moderni,ma che sono autonomi per le esigenze di mobilità nella vita quotidiana.
Il regolamento garantisce assistenza anche a questa tipologia di passeggeri non soltanto per gli spostamenti dal banco di registrazione all’aeromobile e dall’aeromobile alla sala ritiro bagagli, ma anche da un punto determinato di arrivo nell’aerostazione all’aeromobile, e dall’aeromobile a un determinato punto di partenza.
Il principio fondamentale del regolamento europeo si basa sul divieto di rifiutare una prenotazione o l’imbarco di un passeggero a causa della sua mobilità ridotta (art. 3). Non è un divieto assoluto, in quanto sussistono ipotesi in cui è possibile derogare a tale norma. L’art. 4 prevede questi casi tassativi, al fine di evitare decisioni arbitrarie o discriminatorie da parte dei vettori: