L’indennità di accompagnamento spetta a mutilati e invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche, qualora la commissione medica accerti che questi soggetti si trovino nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di un’assistenza continua.
La medesima indennità è concessa anche agli invalidi civili minori di diciotto anni che si trovino nelle condizioni sopra descritte.
Per inoltrare la domanda, è indispensabile chiedere al proprio medico di base di redigere e trasmettere all’INPS il certificato medico telematico. È importante ottenere una copia del certificato da consegnare agli operatori del Patronato ACLI.
Va sottolineato che l’invio del certificato all’INPS da parte del medico non costituisce di per sé la presentazione della domanda di invalidità civile. Al riguardo, è fondamentale chiarire che la domanda per l’invalidità civile deve essere presentata successivamente, entro un massimo di 90 giorni dalla data di emissione del certificato medico. In caso contrario, sarà necessario richiedere un nuovo certificato medico e procedere con la domanda entro i termini stabiliti.
La cumulabilità della prestazione
L’indennità non è cumulabile con analoghi trattamenti di accompagnamento concessi per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio.
L’indennità è cumulabile invece con tutti gli altri trattamenti assistenziali e previdenziali. La prestazione è compatibile altresì con lo svolgimento di attività lavorativa senza alcun limite di reddito.
Le condizioni di erogabilità
Sono esclusi dal diritto all’indennità di accompagnamento gli invalidi ricoverati gratuitamente in istituto di degenza, o per fini riabilitativi; il day hospital non è invece considerato ricovero è pertanto non influisce sull’erogazione dell’indennità di accompagnamento. Si ricorda che secondo la legge, per ricovero gratuito deve intendersi quello con retta o mantenimento a totale carico di un Ente pubblico. Di conseguenza l’indennità compete anche quando il contributo della Pubblica Amministrazione copra soltanto una parte della retta di ricovero.