
Ogni anno vengono rivalutati, collegandoli agli indicatori dell’inflazione e del costo della vita, gli importi delle pensioni, assegni e indennità che vengono erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi e i relativi limiti reddituali previsti per alcune provvidenze economiche.
Per il 2020 importi delle provvidenze e limiti reddituali sono stati fissati dalla Direzione Centrale delle Prestazioni dell’INPS con Circolare 18 dicembre 2020, n. 148 (allegato 2).
Per la perequazione degli importi e dei limiti di reddito INPS si adegua alle indicazioni del decreto del 16 novembre 2020, emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.
Per il 2021 la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni e dei limiti reddituali è determinata provvisoriamente da INPS come pari allo 0%, mentre per le indennità la variazione provvisoria è fissata a +0,79%. Nella stessa circolare viene anche fissata la perequazione definitiva allo 0,5% per il 2020 (nella circolare dello scorso anno era provvisoriamente allo 0,4%). L’effetto è quello che si vede nella tabella di sotto: nessuna variazione negli importi delle pensioni (inclusa l’indennità di frequenza) e dei limiti reddituali e marginali variazioni degli importi delle diverse indennità.
Rimangono immutati anche gli importi e i limiti di reddito (personali e coniugali) degli incrementi pensionistici riconosciuti ai sensi della sentenza 152/2020 della Corte Costituzionale. L’incremento massimo possibile per gli invalidi civili totali rimane 364,93 euro/mese e per i ciechi assoluti di 341,54 euro/mese. La tabella di riferimento è la M5, e la tabella H fornisce indicazioni agli inabili totali (ex legge 222/1984).