
I lavoratori mutilati e invalidi civili ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, possono usufruire ogni anno – anche in maniera frazionata – di un congedo straordinario non superiore a 30 giorni per le cure connesse alla loro infermità. I 30 giorni di congedo non rientrano nel periodo di comporto: sicché, resta immutato il numero massimo di giorni di assenza che l’invalido può prendere dal lavoro per causa di malattia. Le assenze dell’invalido per malattia, benché legate all’invalidità stessa, rientrano nel periodo del comporto e quindi vanno sottratte da quelle previste per contratto collettivo in favore di ciascun dipendente. Il che significa che se il lavoratore si assenta per troppi giorni, superando quindi il comporto, può essere licenziato. In ogni caso, il contratto collettivo può prevedere un trattamento più favorevole espungendo determinate assenze dal comporto, se certificate.
Foonte: di Armando Rossetti – studioavvocatolandi.it