La Legge n. 6 del 9 gennaio 2004 istituisce una nuova figura, “L’Amministratore di Sostegno”, il quale vuole tutelare quelle persone che, pur non avendo bisogno di ricorrere all’interdizione, abbisognano di un supporto per provvedere ai propri interessi.
Chi è
L’Amministrazione di Sostegno, nominato dal giudice tutelare della città di residenza, mira a salvaguardare e proteggere i soggetti non autonomi, in particolare anziani e disabili. L’individuazione di tale figura, laddove possibile, avviene in ambito familiare dell’assistito. Solitamente viene privilegiato il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli o, i parenti più prossimi, entro il quarto grado.
Che cosa fa
Contrariamente alle persone riconosciute interdette, coloro che usufruiscono del supporto dell’Amministratore di Sostegno possono continuare a compiere atti giuridici validi. Tutto l’operato svolto dagli amministratori viene trascritto nei registri di stato civile al fine di garantirne il controllo.
Salvo rinuncia dell’interessato e tranne i parenti, per i quali la figura dell’Amministratore ha una tempistica indeterminata, solitamente tale ruolo ha una durata decennale e prevede la possibilità di rinnovo.
A chi si rivolge
L’Amministratore di Sostegno si rivolge a tutte quelle persone che, a causa di uno stato di infermità, fisica o psichica, si trovano impossibilitate a provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali.
Oltre alle persone anziane e disabili sopra menzionate, la figura dell’Amministratore può anche essere richiesta per la tutela di persone tossicodipendenti, alcoliste, non vedenti, detenute e con patologie terminali.
Iter
Le persone che intendono avvalersi dell’Amministratore di Sostegno possono presentare richiesta, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, presso il giudice tutelare della propria zona.
I giudici tutelari si trovano presso ogni Procura della Repubblica.