Riconoscimento minorazioni: Sindrome di Down

Il Decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992 definisce come per le persone affette da Sindrome di Down (indicata con il sinonimo di Trisomia 21), venga riconosciuta una percentuale di invalidità civile pari a:

  • Trisomia 21 (codice 9337)” a cui è attribuibile il 75%
  • Trisomia 21 con ritardo mentale grave (codice 1009)” a cui viene attribuita una percentuale fissa del 100%.

 

Viene precisato inoltre che (9 dicembre 2010 – Messaggio 31125):

  • nei confronti dei soggetti affetti da sindrome di Down, interessati da accertamenti sanitari per invalidità civile, deve essere riconosciuto il diritto all’indennità di accompagnamento (viene pertanto riconosciuto – unico caso nel panorama dell’invalidità civile – un automatismo fra una specifica patologia e la concessione dell’indennità di accompagnamento).
  • sia in fase di verifica ordinaria (quella che segue l’accertamento dell’invalidità da parte della Commissione ASL) che in fase di verifica sulla permanenza dei requisiti sanitari (es. verifiche straordinarie) gli interessati devono essere esclusi da qualsiasi visita di controllo sulla permanenza dello stato invalidante (è pertanto sufficiente la presentazione della documentazione sanitaria comprovante la sindrome di Down)
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